Il Codice dell'Amministrazione Digitale (qui il testo completo dal sito dell'Agid) è sancito dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. il 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 “Codice dell'amministrazione digitale”, e poi aggiornato dal D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 pubblicato in G.U. il 29 aprile 2006, n. 99 – S.O. n. 105 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale". Esso rappresenta lo sforzo di mettere a sistema gli orientamenti a livello di politiche e azioni per la diffusione delle ICT nella Pubblica Amministrazione, tra Amministrazioni e nei rapporti con cittadini ed imprese.
Con specifico riferimento alle tematiche dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa tra amministrazioni, al Capo I ("Principi generali") e al Capo V ("Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete") vengono sanciti gli orientamenti generali, quali la cooperazione tra Enti ed il federalismo efficiente.
Vediamo i punti principali, con particolare riferimento all'interoperabilità e alla cooperazione tra Enti.
Nella PA Digitale le amministrazioni cooperano tra loro e costituiscono una rete integrata di cui il Codice definisce principi e finalità. Le Pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e comunicazione garantendo l'accesso alla consultazione, la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, l'interoperabilità dei sistemi, ossia la capacità dei sistemi informatici, anche se diversi, di scambiarsi e di usare mutuamente informazioni, e l'integrazione tra procedimenti di rispettiva competenza per rendere più efficienti i processi ed agevolare i cittadini e le imprese nei loro adempimenti con la PA (art. 12).
LA PA Digitale, integrata e interconnessa in rete, è il fattore chiave per costruire un federalismo efficiente. A tal fine il Sistema Pubblico di Connettività costituisce lo strumento che consente ai soggetti pubblici di dialogare, scambiare dati e documenti attraverso standard condivisi e canali sicuri (art. 72 e ss.).
Importanti sono anche gli articoli 53 e 60, relativi alla disponibilità dei dati: le Pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili all'utilizzo da parte di altre amministrazioni i dati di cui sono in possesso, attraverso le tecnologie informatiche e telematiche. Ciascuna amministrazione titolare di dati è tenuta a renderli accessibili, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, ad altri soggetti pubblici che ne fanno richiesta per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Con specifico riferimento ai dati ed alle informazioni da rendere disponibili, il Codice all'art. 62 individua delle basi di dati di interesse nazionale, definite come un insieme di informazioni, omogenee per tipologia e contenuto, come ad esempio gli archivi delle anagrafi, che, sebbene possedute da Pubbliche Amministrazioni diverse, sono necessarie ad altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento dei propri compiti. Le basi di dati di interesse nazionale costituiscono un sistema informativo unitario che deve essere gestito, nel rispetto delle competenze dell'amministrazione che possiede i dati, garantendo l'allineamento delle informazioni e l'accesso da parte delle amministrazioni interessate nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività. Questa novità introdotta dal Codice rende possibile, ad esempio, il passaggio da un sistema di autocertificazioni a “carico dell'utente” ad un sistema di de-certificazione, ovvero all'eliminazione di un gran numero di certificazioni richieste agli utenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
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